Eccellenza – Accolto il ricorso del Buccino Volcei, sconfitta a tavolino per l’Agropoli

Il ricorso presentato dal Buccino Volcei, sconfitto di recente dall’Agropoli con il risultato di 1 a 0, in merito ad un irregolarità di un tesserato di quest’ultima società, è stato accolto e quindi è stata concessa la vittoria a tavolino, ribaltando così il risultato sul campo.

Comunicato ricorso Agropoli – Buccino

Il GST letto il preannunzio di reclamo ed il reclamo presentati , nei termini, dalla ASD BUCCINO VOLCI, con il quale ultimo la detta Società ha lamentato che la US AGROPOLI ha fatto partecipare alla gara in epigrafe del 2-5-21 in posizione irregolare il calciatore Manzi Filippo (nato il 24.9.99). La reclamante deduce che il detto calciatore Manzi Filippo non aveva titolo a partecipare alla gara, in oggetto del ricorso, perché in corso di squalifica comminatagli con C.U. 84 del 27.4.21 per una giornata e che il Manzi, pur non avendo preso parte alla gara US FAIANO / AGROPOLI del 28.4.21, non aveva scontata la squalifica perché la gara non è stata omologata così come pubblicato nel CU n. 86 del 30.4.21. A sostegno delle proprie deduzioni la reclamante richiama l’art. 21, comma 4^, CGS, in cui si sancisce che le gare in cui si considerano scontate le sanzioni inflitte ai tesserati, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica;

 

– rilevato che è stata effettuata da parte della Segreteria del G.S.T. rituale comunicazione alle Società ex art. 67 comma 6 CGS;

 

– rilevato che la reclamante alla luce delle proprie eccezioni e deduzioni chiedeva che alla ASD AGROPOLI venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 a favore;

 

– visto che la Società US AGROPOLI , a mezzo del proprio procuratore e difensore Avv. Gaetano AITA, giusta procura in calce alla memoria difensiva, notificava il 10.5.21 a questo Ufficio ed alla controparte una memoria con la quale, in accoglimento degli specifici motivi ivi addotti, chiedeva il rigetto del ricorso e l’omologa del risultato della gara. P.Q.M., lo scrivente letto l’art. 21 comma 4^ CGS che così recita ” Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica , e non sono state annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva .”, rileva che la gara US FAIANO / US AGROPOLI del 28.4.21 non ha determinato effetti in classifica in quanto il risultato non è stato omologato (CU n. 86 del 30.4.21) e quindi anche se il Manzi non ha preso parte alla gara US FAIANO / AGROPOLI del28.4.21, non ha scontato la squalifica inflittagli con CU 84 del 27.4.21 con la conseguenza che la presenza del Manzi Filippo, nella gara in epigrafe, è da ritenersi irregolare perché in pendenza di squalifica. Il predetto principio trova piena conferma nella decisione, avuta in un caso analogo a quello oggi portato alla cognizione di questo Giudice, dal GST CR Campania , pubblicata in CU n. 94 del 21.2.19 su ricorso della ASD F.C. Avellino, e confermato dalla CSAT – riunione 18.3.19 in CU n. 102 del 21.3.19.

 

P.Q.M., questo GST, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale LND C.R. Campania n. 87 del 6.5.21 così dispone:

a) dichiara il ricorso fondato e per l’effetto lo accoglie;

b) in applicazione dell’art. 10 comma 1, commina alla Società US AGROPOLI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della ASD Buccino Volcei;

c) commina la squalifica per una giornata al calciatore Manzi Filippo (24.9.99) della US Agropoli;

d) commina al Dirigente accompagnatore Iannotto Daniel l’inibizione fino al 18.5.21;

e) si confermano i provvedimenti disciplinari adottati e già pubblicati

Agropoli, la nuova classifica

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